DA UNITA.IT:
Lodo Maccanico? No, si chiama “Lodo Schifani”
Ecco rispuntare un´altra bella legge “ad personam”, che vuol dire a favore di Silvio Berlusconi o dei suoi più stretti collaboratori. Sarebbe il famigerato “lodo Schifani”, la norma che prevede la non punibilità per le più alte cariche dello Stato. Ma il vice capogruppo vicario al Senato, Gaetano Quagliariello, conversando con i giornalisti a palazzo Madama, ha detto che è più corretto parlare di «lodo Maccanico» più che «lodo Schifani», essendo stata del senatore Maccanico l’idea di una «sospensiva» dei processi per le alte cariche istituzionali. Naturalmente, i telegiornali come il Tg1 si sono subito accodati al gentile consiglio.
Lodo Maccanico? Veramente, non è per niente così. Tornare a chiamarlo “lodo Maccanico” è quindi un errore e serve solo a creare un atmosfera “bipartisan”. Proposta inizialmente dal senatore della Margherita, Antonio Maccanico, venne da questi sconfessata del tutto quando la proposta di legge venne modificata da un maxi-emendamento a firma Schifani. La proposta di legge fu così ribattezzata “lodo Schifani” e successivamente “lodo Berlusconi”. Approvata il 20 giugno 2003, grazie a essa il presidente del Consiglio Berlusconi scampò di fatto alla sentenza del processo SME, in cui furono condannati per corruzione Attilio Pacifico, Cesare Previti e Renato Squillante. Successivamente, il premier fui assolto dall´accusa di falso in bilancio perché «i fatti non sono più previsti dalla legge come reato» dopo una modifica introdotta dallo stesso governo Berlusconi.
La legge del “lodo Schifani” venne poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale il 13 gennaio 2004, perché in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. In particolare i giudici misero in evidenza che la legge è in contrasto con il principio d´uguaglianza e viola l´obbligatorietà dell´azione penale. Il lodo Schifani incide direttamente sul principio d´eguaglianza, infatti, stabilendo un privilegio di tipo feudale per cinque persone che vengono sottratte alla giurisdizione ordinaria non per reati connessi alla loro funzione, ma solo per la loro carica. Si verifica così il paradosso che il Presidente del Consiglio, con le altre quattro cariche, rimane sottoposto alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell´esercizio della sua funzione (previa autorizzazione della Camera o del Senato), mentre è legibus solutus, cioè non perseguibile per i reati comuni: dall´omicidio, al furto e alla corruzione.
Ecco il testo dell’emendamento presentato al Senato dalla Casa delle Libertà nel 2003: «Non possono essere sottoposti a processi penali per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione e fino alla cessazione della carica, il presidente della Repubblica (eccezion fatta per il caso di impeachment per alto tradimento o attentato alla Costituzione votato dal Parlamento), il presidente del Senato, il presidente della Camera, il presidente del Consiglio (salvo il caso di reato commesso nell’esercizio della propria funzione, accertato con autorizzazione a procedere del Parlamento), il presidente della Corte Costituzionale.
Processi e prescrizione sospesi da entrata in vigore legge: dalla data di entrata in vigore della nuova legge sono sospesi i processi penali in corso contro le cinque cariche a cui si riferisce la legge, in ogni stato e fase o grado e per qualsiasi reato siano stati iniziati, anche per fatti antecedenti l’assunzione della carica e fino alla cessazione della medesima. A partire dalla data di sospensione dell’azione penale e/o dei processi è altresì sospeso il decorso dei termini per la prescrizione del reato contestato all’alta carica».
Pubblicato il: 16.06.08
Modificato il: 16.06.08 alle ore 15.26